Entrato in vigore il Regolamento per il loro riconoscimento
Pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 300 del 28 dicembre scorso, è entrato in vigore il 12 gennaio il Regolamento sul riconoscimento dei titoli di studio accademici proposto dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, insieme al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione. Il Decreto, approvato dal Consiglio dei ministri il 24 luglio 2009 si applica ai titoli di studio accademici rilasciati dagli istituti di istruzione superiore e dagli istituti di istruzione superiore stranieri dei Paesi aderenti alla Convenzione per il riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore fatta a Lisbona l'11 aprile 1997.
Per il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti negli istituti di istruzione superiore stranieri, per l'accesso ai concorsi pubblici, si deve inviare la domanda al Miur e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, allegando il titolo di studio estero, tradotto e legalizzato; il certificato analitico degli esami sostenuti, rilasciato dall'istituto ove è stato conseguito il titolo di studio e tradotto; la dichiarazione di valore in loco della Rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente per territorio nello Stato al cui ordinamento si riferisce il titolo di studio, che specifichi durata del corso, valore del titolo di studio e natura giuridica dell'istituto che lo ha rilasciato nell'ambito del predetto ordinamento; il bando del concorso cui si intende partecipare con evidenziati i requisiti previsti per l'accesso.
Il Ministero è competente a riconoscere 4 tipi di titoli di studio: quelli ai fini dell'attribuzione di punteggio per la definizione della graduatoria definitiva in caso di pubblici concorsi, nonché ai fini della progressione in carriera, su richiesta dell'amministrazione interessata; i relativi curricula studiorum ai fini previdenziali; i titoli ai fini dell'iscrizione ai Centri per l'impiego, ferma restando la procedura per l'accesso agli impieghi presso le pubbliche amministrazioni; e, infine, quelli conseguiti negli istituti di istruzione superiore, ai fini dell'accesso al praticantato o al tirocinio successivi al conseguimento della laurea e della laurea specialistica o magistrale, sentiti il Consiglio universitario nazionale e il Consiglio o Collegio nazionale della relativa categoria professionale, se esistente.
Il regolamento elenca infine le domande di competenza delle amministrazioni interessate per il riconoscimento di titoli di studio per l'accesso ai concorsi pubblici.
Fonte: Gente Camuna (Febbraio 2010)